Bruxelles – Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato da qualche giorno la sua posizione, o orientamento generale, sulla proposta di regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori. La direttiva, nota come Chips Act, mira ad affrontare l’attuale carenza di semiconduttori in Europa. Con le nuove misure, l’Ue vuole raddoppiare la propria quota di mercato globale dei semiconduttori, dal 10 per cento ad almeno il 20 per cento, entro il 2030, al fine di garantire la futura sovranità tecnologica dell’Unione europea. “I chip sono tra le più importanti tecnologie all’avanguardia oggi esistenti, ma l’Ue non ha attualmente una capacità sufficiente per progettare e produrre i propri. L’Unione deve ridurre la sua eccessiva dipendenza dai leader mondiali dei semiconduttori in Asia e negli Stati Uniti e, con il Chips Act, sta prendendo in mano la situazione”, ha dichiarato Jozef Sikela, ministro ceco dell’Industria e del Commercio.
La legge sui chip mira a ridurre le vulnerabilità e le dipendenze dell’Ue da attori stranieri, in modo da migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento, la resilienza e la sovranità tecnologica dell’Ue nel settore dei chip. La legge, se approvata, mobiliterà 43 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati, concentrandosi su tre pilastri: l’iniziativa “Chips for Europe”, che sostiene lo sviluppo di capacità tecnologiche e le relative attività di ricerca e innovazione, un nuovo quadro per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza attirando maggiori investimenti, e un meccanismo per monitorare la catena di fornitura dei semiconduttori e coordinare le azioni in situazioni di crisi. Il regolamento approvato, propone inoltre la creazione di un nuovo strumento giuridico: un Consorzio europeo per l’infrastruttura dei chip (Ecic), che prenderebbe la forma di un’entità giuridica in grado di attuare azioni e altri compiti finanziati nell’ambito dell’Iniziativa Chips for Europe. Il Consiglio, nella sua posizione negoziale, chiarisce la natura volontaria dell’istituzione di un Ecic e specifica la sua apertura a diverse forme giuridiche di cooperazione e ad altri partecipanti. Chiarisce inoltre le regole per la selezione delle proposte di finanziamento, che non saranno basate su una specifica forma giuridica di cooperazione.