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domenica 10 Dicembre 2023

Dl Asset: Modificata la tassa sugli extra-profitti bancari. Previsti un tetto e alternativa al versamento

Con emendamento governativo al DL Asset intervenuto alla commissione bilancio al Senato viene modificata l’imposta sugli extra-profitti delle banche.
La relazione tecnica all’emendamento recita:
“viene modificata la base imponibile del contributo prevedendo che la stessa è pari all’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. A legislazione vigente la base imponibile è invece il maggior valore tra:
a) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
b) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.”
Viene anche stabilito un importo massimo “commisurato non più allo 0,1% dell’attivo ma allo 0,26% dell’attivo ponderato relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.”
Viene anche proposta un’alternativa al versamento dell’imposta secondo cui gli istituti di credito “possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, un importo non inferiore a due volte e mezzo l’imposta calcolata ai sensi del presente articolo ad una riserva non distribuibile, a tal fine individuata. Lo stesso comma 5-bis dispone, inoltre, che qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l’imposta di cui al presente articolo è versata entro trenta giorni dall’approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati.”

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