Milano – Il fenomeno delle criptovalute è stato regolamentato, limitatamente agli aspetti fiscali, nella legge di bilancio 2023, la quale espressamente prevede la tassazione delle “cripto-attività”, introducendo una nuova categoria di “redditi diversi”. Si è molto dibattuto, negli ultimi anni, dell’inquadramento giuridico di tutte le realtà sviluppate sulla base della tecnologia blockchain, tra cui le criptovalute (Bitcoin, Ethereum etc.) ma anche NFT e metaverso. Il recente fallimento di alcuni progetti di finanza decentralizzata o comunque collegata a queste tecnologie (quali il collasso di terra/luna e lo scandalo FTX) ha fatto sì che da molte parti si sia chiesto, a gran voce, una regolamentazione giuridica di questi fenomeni e, nel mese di ottobre 2022, il Consiglio Europeo ha approvato la proposta di Regolamento sui mercati delle criptovalute (markets in crypto-assets –MiCA). Il legislatore italiano non ha dedicato a questi temi una disciplina organica, anche se nel 2018 è stata data (dal Decreto-legge 135/2018) una definizione di blockchain (quali tecnologie basate su registri distribuiti) e smart contract. Ma il primo settore dell’ordinamento italiano che si è dovuto, per forza di cose, misurare con questi temi è quello tributario.
Già da alcuni anni esiste una prassi dell’Agenzia delle entrate che ritiene assoggettabili a tassazione le plusvalenze conseguite grazie alle criptovalute, ed oggi la legge di bilancio appena approvata prevede una disciplina specifica. “Bisogna innanzitutto apprezzare lo sforzo che è stato profuso nel concepire l’impianto normativo – dice a Teleborsa il prof. Carlo Cicala, avvocato e direttore di Criptolex.it -, che presuppone la conoscenza delle tecnologie derivate dalla blockchain, come emerge dalla lettura della relazione illustrativa. Innanzitutto, è sicuramente positivo il fatto che ci si sia occupati di dare una definizione di cripto-attività quale ‘rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga’. Ciò premesso, possiamo dividere le nuove norme in due gruppi: da un lato vi sono quelle che guardano al futuro, cioè che disciplinano la tassazione per operazioni eseguite dal 1 gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio), e dall’altro quelle applicabili a quanto accaduto nel passato”.
“Per quanto riguarda il presente e il futuro, è stata specificamente prevista una nuova categoria di ‘redditi diversi’ da assoggettare a tassazione nella misura del 26% (art. c-sexies dell’art. 67 TUIR). Essa è costituita dalle plusvalenze conseguite grazie alle cripto-attività, ma solo per la parte superiore a 2mila euro nel periodo di imposta. Anche le minusvalenze sono fiscalmente rilevanti, sono previste regole specifiche per portarle in deduzione nei periodi di imposta successivi (non oltre il quarto) a quelli in cui si sono verificate. Viene poi previsto che il possesso di cripto-attività deve costituire oggetto di monitoraggio fiscale (indipendentemente, quindi, dal fatto che si siano conseguite plusvalenze) e che il contribuente possa scegliere l’opzione del risparmio amministrato o quella del risparmio gestito presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati. È prevista la possibilità di esercitare l’opzione per il risparmio amministrato anche nel caso di cui la chiave privata sia custodita da operatori non finanziari (ad esempio, l’exchange). Infine, è istituita l’imposta di bollo”.
La nuova disciplina prevede anche regole applicabili alle annualità passate. “Chi ha scritto le nuove norme, come si ricava anche leggendo la relazione illustrativa, ha ben presente l’opinione espressa dall’Agenzia, ed emerge altresì l’intenzione di fare salvo il pagamento delle imposte, già avvenuto, ad opera dei contribuenti che si sono conformati a tale opinione, seguendo quanto riportato nelle Circolari. Lo si capisce chiaramente leggendo le previsioni che riguardano la “regolarizzazione”, commi da 140 a 143, nonché quelle relative alla “rideterminazione del valore” (commi da 133 a 139). È chiaro che, con la previsione di una specifica procedura per la regolarizzazione, si da per presupposto il fatto che il mancato pagamento delle imposte, per il passato, abbia costituito un’irregolarità. Ma ancor più importante, sul tema, è il comma 127: qui si prevede che le plusvalenze eseguite ‘prima della data in vigore della presente legge’ si considerano realizzate ai sensi della disciplina dei redditi diversi (art. 67 Tuir). Nello stesso senso è chiarissima la Relazione illustrativa, secondo la quale, per effetto delle nuove previsioni, le plusvalenze da cripto-attività ‘non saranno più comprese’ nelle previsioni applicabili alle valute estere, dando quindi per scontato che, per il passato, dovevano considerarsi comprese in questa categoria”. Per quanto riguarda “l’assimilazione delle criptovalute alle valute estere è stata, a ragione, più volte contestata in passato, e taluno è arrivato a sostenere che, in assenza di una specifica previsione normativa, nessuna imposta potesse essere legittimamente richiesta”.